Accordo di collaborazione
Premesse
1) Mobile Solution s.r.l. (di seguito "MS") è società che eroga attraverso Internet i servizi gratuito "SMS Skebby 0cent." e a pagamento "SMS Classic o Basic" per clienti consumer ed i servizi "SMS Messenger", "SMS Gateway" per clienti business (di seguito, indicati anche come i "Servizi") come meglio descritti sul sito www.skebby.it (di seguito anche "il sito Skebby") e secondo le Condizioni generali di contratto e l'Offerta commerciale sul medesimo consultabili, aventi ad oggetto la trasmissione di SMS tramite computer ovvero apparecchi di telefonia mobile.2) MS intende promuovere presso il pubblico la conoscenza di tali "Servizi" attraverso l'attività informativa e promozionale posta in essere da siti web e/o blog Affiliati, ovvero da Promotori e Sviluppatori.
ARTICOLO 1
1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.ARTICOLO 2 - SOGGETTI
2.1 Il presente Accordo di Collaborazione regola i rapporti tra MS e l'Affiliato che abbia eseguito correttamente la procedura di Iscrizione al sito Skebby e l'Adesione al programma per gli Affiliati, entrambe come specificate sul Sito Internet www.skebby.it ed abbia preso visione ed accettato le presenti Condizioni Generali di Accordo di Collaborazione. Con l'adesione al programma per gli Affiliati, verrà attribuito all'Affiliato medesimo un codice univoco.2.2 L'adesione al presente Accordo e la conclusione dello stesso con MS è riservata esclusivamente ai titolari di siti, blog e/o pagine eBay o Twitter che, con la corretta effettuazione delle procedure di cui al punto 2.1, abbiano comunicato in modo veritiero i dati ivi richiesti. MS si riserva il diritto di negare il suo consenso alla conclusione del presente Accordo di Collaborazione con l'Affiliato ove i contenuti e l'attività del sito Internet ovvero del blog di cui il medesimo è titolare e tramite il quale dovrebbe avvenire l'attività promozionale di cui al presente Accordo di Collaborazione violino disposizioni di legge imperative, siano osceni, ovvero non siano conformi all'immagine di MS e dei Servizi.
2.3 Il presente Accordo regola altresì il rapporto fra MS e i Promotori e fra MS e gli Sviluppatori, e cioè i soggetti che si iscrivono all'omonima area dedicata del sito www.skebby.it, effettuando correttamente la procedura di registrazione, con la comunicazione di dati veritieri.
ARTICOLO 3 - OBBLIGAZIONI DELL'AFFILIATO
3.1 L'Affiliato si obbliga a inserire e a mantenere sulla home pagine del proprio sito Internet o del proprio blog, un banner "Skebby" ed un link diretti al sito www.skebby.it. L'Affiliato si impegna ad utilizzare esclusivamente banner e link messi a disposizione da MS sul sito Internet www.skebby.it, nelle pagine riservate agli Affiliati. Il banner, dovrà comparire nella prima schermata del sito, sempre in posizione ben visibile, anche in relazione alla presenza di eventuali altri banner.3.2 L'Affiliato si impegna ad aggiornare almeno settimanalmente le pagine del suo sito Internet ovvero del suo blog.
3.3 L'Affiliato potrà promuovere attivamente, attraverso il proprio sito Internet o il proprio blog e l'attività dai medesimi svolta, la conoscenza di Skebby e dei Servizi Skebby, attraverso l'inserimento e mantenimento, a propria cura e spese, di supporti pubblicitari o contenuti editoriali ulteriori rispetto a quello di cui al precedente punto n. 3.2, quali, a mero titolo esemplificativo, post, articoli redazionali, link, banner e pop up, visualizzati sul sito Internet stesso ovvero sul blog, oppure tramite comunicazioni (quali ad esempio le newsletter) diffuse agli utenti iscritti al sito dell'Affiliato medesimo.
3.4 L'Affiliato si impegna in via generale ad attenersi ai formati, alle configurazioni e ai contenuti dei supporti pubblicitari come indicati da MS attraverso le pagine del sito www.skebby.it dedicate agli Affiliati, e a rispettare le disposizioni di legge e contrattuali di cui al successivo art. 6 circa l'uso dei marchi di titolarità di MS. L'Affiliato si impegna altresì a non effettuare l'attività promozionale relativa ai Servizi in modo che possa ledere l'immagine di tali servizi, di Skebby e di MS, e quindi, specificamente ma non esclusivamente, a non associare tale immagine ad attività o contenuti contrari a norme imperative o comunque osceni o in qualsivoglia modo non conformi alla medesima.
3.5 MS potrà chiedere all'Affiliato di modificare i mezzi promozionali adottati dall'Affiliato e/o adottare uno specifico mezzo di pubblicizzazione (eventualmente appositamente predisposto da MS). L'Affiliato potrà rifiutare, con comunicazione inviata all'indirizzo e-mail di MS supporto@skebby.com, l'adozione di tale mezzo solo ove la medesima risulti eccessivamente onerosa, salvo in questo caso il diritto di MS di recedere dal Accordo di Collaborazione.
3.6 L'Affiliato si impegna a svolgere la propria attività di pubblicizzazione dei Servizi nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la materia. L'Affiliato si impegna in particolare a non diffondere comunicazioni che costituiscano cosiddetto "spam".
3.7 L'Affiliato si impegna a non utilizzare, nemmeno indirettamente e per interposta persona, il Codice Affiliato di cui al precedente articolo 2.1. per effettuare per sé acquisti di credito per i servizi "SMS Classic o Basic" o altri servizi Skebby.
ARTICOLO 4 - OBBLIGAZIONI DI MS NEI CONFRONTI DELL'AFFILIATO
4.1 - MS si impegna ad inserire nel banner e nel link ad esso associato messi a disposizione del singolo Affiliato e dallo stesso collocati sul suo sito Internet o sul suo blog, secondo quanto previsto dal precedente punto 3.1, un codice personale di riconoscimento ("cookie") dell'Affiliato stesso. Tale codice consentirà l'individuazione come provenienti dal sito Internet ovvero dal blog dell'Affiliato di coloro che si collegheranno al sito Internet www.skebby.it tramite i suddetti banner ed i link ed effettueranno l'Iscrizione a quest'ultimo.MS si impegna ad impiegare i mezzi tecnici idonei a consentire, per un periodo di dieci anni, la riconoscibilità come proveniente dal sito ovvero dal blog dell'Affiliato anche dei soggetti che effettuino l'iscrizione al sito Internet www.skebby.it in un momento successivo al primo accesso a quest'ultimo tramite i banner ed i link presenti sul sito o sul blog dell'Affiliato stesso, e ciò anche nel caso in cui il successivo accesso e Iscrizione avvengano con collegamento diretto al sito www.skebby.it, ovvero anche attraverso link e banner presenti su siti Internet o blog di altri Affiliati. Nessun inadempimento della predetta obbligazione potrà essere contestato a MS ove sia lo stesso soggetto proveniente dal sito Internet dell'Affiliato o dal blog a disattivare i mezzi tecnici finalizzati alla sua riconoscibilità.
4.2 MS si impegna a corrispondere all'Affiliato, per ogni soggetto riconoscibile come proveniente dal sito Internet ovvero dal blog dell'Affiliato stessi, ai sensi del precedente art. 4.1., una somma pari al 20% dell'importo (IVA esclusa) corrisposto dal Cliente per ogni acquisto di credito SMS, ove tale acquisto venga effettuato entro 10 anni dal primo accesso effettuato al sito Internet www.skebby.it attraverso il banner o il link presente sul sito Internet o sul blog dell'Affiliato.
Le somme dovute da MS devono intendersi al lordo degli oneri di legge cui MS dovrà far fronte anche come sostituto di imposta e verranno accreditate all'Affiliato entro il termine di 45 giorni dal raggiungimento a favore dell'Affiliato di un credito minimo di Euro 100,00, su richiesta e dietro rilascio da parte dell'Affiliato di fattura o ricevuta fiscale, inclusiva di bollo e firmata dall'Affiliato come previsto dalle normativa fiscale.
L'Affiliato avrà il diritto di convertire, al raggiungimento di un credito minimo di Euro 50,00 e dietro specifica richiesta, il proprio corrispettivo in denaro lordo degli oneri di legge in credito per l'acquisto dei Servizi, per un importo pari al credito maturato moltiplicato per un parametro "Moltiplicatore" come descritto nella tabella allegata all'offerta commerciale Affiliati su sito Internet www.skebby.it, lordo degli oneri di legge, dietro rilascio di fattura o ricevuta fiscale inclusiva di bollo e firmata dall'affiliato come previsto dalle normativa fiscale.
4.3 MS si riserva il diritto di ridurre in qualsiasi momento delle percentuali di cui al precedente articolo 4.2. con comunicazione inviata agli Affiliati sull'Account di cui al successivo articolo 4.5 ed all'indirizzo e-mail indicato al momento della Iscrizione. Le nuove condizioni saranno applicabili spirato il termine di 10 giorni dalla comunicazione. Entro il medesimo termine, l'Affiliato potrà esercitare il recesso, mediante trasmissione di una comunicazione all'indirizzo e-mail di MS supporto@skebby.com. In quest'ultimo caso, all'Affiliato verranno corrisposte le somme e le prestazioni di cui al precedente articolo 4.2. ove i fatti che determinino il sorgere a carico di MS di tali obbligazioni (e segnatamente l'acquisto di credito da parte dell'utente ovvero il pagamento dell'eventuale canone di Attivazione del servizio "SMS Classic o Basic") si siano verificati anteriormente alla risoluzione.
4.4 MS si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Affiliato, gratuitamente e secondo le modalità precisate sul sito Internet www.skebby.it, credito per l'invio da parte dell'Affiliato stesso, attraverso il sito Internet www.skebby.it ovvero attraverso apparecchio di telefonia mobile, di 10 SMS basic per ogni Cliente che effettui la Iscrizione nonché scarichi e attivi il programma Skebby sul cellulare per la fruizione del Servizio "Skebby Free" ("SMS Skebby 0cent."), ove tali operazioni siano completate entro il termine di 10 anni dal primo accesso al sito Internet www.skebby.it attraverso il banner o link contenuto nel sito Internet dell'Affiliato. Il credito per l'invio dei sopra richiamati SMS verrà accreditato sull'Account Skebby dell'Affiliato di cui al successivo articolo 4.5. e potrà essere utilizzato non appena maturato ma non sarà convertibile nei confronti di MS in un credito ad una somma di denaro.
4.5 MS si impegna a mettere a disposizione dell'Affiliato all'interno del proprio Account sul Sito Internet www.skebby.it nell'area "Collaborazione", un pannello di controllo attraverso il quale l'Affiliato medesimo potrà verificare le statistiche relative alle somme che MS è tenuta a versargli in adempimento del art. 4.2, nonché nell'area "Credito" il credito accumulato e non fruito di SMS gratuiti di cui al precedente art. 4.4.; l'Affiliato potrà altresì conoscere in tempo reale il numero di soggetti divenuti riconoscibili come provenienti dal sito Internet ovvero dal blog dell'Affiliato stesso ai sensi del precedente articolo 3.1, il numero dei soggetti "riconoscibili" che hanno effettuato l'Iscrizione al sito www.skebby.it, di quelli che hanno attivato l'applicazione Skebby sul cellulare e degli ordini di acquisto effettuati.
ARTICOLO 5 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI ACCOUNT DEGLI AFFILIATI, DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
5.1 Ogni 6 mesi MS sospenderà tutti gli Account degli Affiliati sul sito Internet Skebby e l'Affiliato dovrà semplicemente cliccare su "Collaborazione" all'interno della propria area riservata per riattivare il proprio account. Ove l'Affiliato non clicchi su "Collaborazione" entro il termine di 60 giorni dal momento della sospensione dell'Account, l'Accordo di Collaborazione si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto dell'Affiliato a ricevere le somme e le prestazioni di cui al precedente articolo 4.2. ove i fatti che determinino il sorgere a carico di MS di tali obbligazioni (e segnatamente l'acquisto di credito SMS da parte dell'utente) si siano verificati anteriormente al momento della avvenuta risoluzione e l'Affiliato abbia maturato un credito minimo pari ad Euro 100,00.5.2 Fermo quanto previsto al precedente punto 4.3, l'Affiliato ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo di Collaborazione, tramite l'invio di una comunicazione di posta elettronica a MS, confermata tramite l'invio entro 2 giorni di lettera raccomandata A/R alla stessa MS, via Durando n. 38/A, Milano. Il recesso sarà efficace nei confronti di MS alla data di ricezione della raccomandata. Dalla data di efficacia del recesso MS non sarà più tenuta ad adempiere alle obbligazioni di cui al precedente art. 4 anche ove i fatti che determino il sorgere delle medesime si siano verificati prima di tale data e dunque durante la vigenza del Accordo di Collaborazione.
5.3 Il presente Accordo di Collaborazione si intenderà risolto di diritto in caso di violazione da parte dell'Affiliato delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 del presente Accordo di Collaborazione, previo invio di una comunicazione di posta elettronica all'Affiliato all'indirizzo comunicato dall'Affiliato all'atto della Iscrizione ovvero successivamente modificati. Dalla data dell'invio della comunicazione di posta elettronica sopra richiamata, MS non sarà più tenuta ad adempiere alle obbligazioni di cui al precedente art. 4 anche ove i fatti che determino il sorgere delle medesime si siano verificati prima di tale data e dunque durante la vigenza del Accordo di Collaborazione, fermo restando il diritto di MS a agire nelle sedi competenti per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.
5.4 MS potrà recedere dall'Accordo di Collaborazione con l'Affiliato per qualsivoglia ragione con preavviso di 30 giorni, tramite l'invio di una comunicazione di posta elettronica all'Affiliato e la pubblicazione di un annuncio sul sito Internet www.skebby.it. Il recesso avrà efficacia dopo 30 giorno dall'inoltro della comunicazione all'Affiliato, che avrà il diritto a ricevere i corrispettivi di cui agli articoli 4.2. e 4.4. solo ove i fatti che determinano il sorgere delle obbligazioni ivi previste si siano verificati entro 1 anno dalla data di efficacia del recesso medesimo, mentre nulla sarà dovuto ove tali fatti si verifichino dopo tale data, anche ove non sia ancora scaduto il periodo di dieci anni dal primo accesso al sito Internet www.skebby.it.
5.5 MS si riserva il diritto chiudere il programma "Affiliati". Tale chiusura potrà avvenire in ogni momento per qualsivoglia ragione con preavviso do 30 giorni tramite invio di comunicazione di posta elettronica e la previa pubblicazione di un annuncio sul sito web www.skebby.it. Il recesso avrà efficacia dalla data di inoltro della comunicazione agli Affiliati che avranno diritto di ricevere i corrispettivi di cui agli articoli 4.2. e 4.4. solo ove i fatti che determinano il sorgere delle obbligazioni ivi previste si siano verificati entro la data di efficacia del recesso medesimo, mentre nulla sarà dovuto ove tali fatti si verifichino dopo tale data, anche ove non sia ancora scaduto il periodo di dieci anni dal primo accesso al sito Internet www.skebby.it.
ARTICOLO 6 - PROMOTORI
6.1 All'interno del sito www.skebby.it è prevista la presenza di un'area dedicata denominata "Promotori". L'iscrizione a tale area è liberamente consentita a qualsiasi soggetto, compresi quelli che già aderiscono al programma Affiliati e/o Sviluppatori. Con l'iscrizione alla suddetta area viene creato un Account del Promotore e attribuito allo stesso un "codice sconto" unico, che il Promotore si impegna a comunicare esclusivamente a soggetti aziende, professionisti, enti pubblici, associazioni/onlus dotati di Partita IVA definiti nella totalità "utenti business" presso i quali egli abbia effettivamente svolto attività di informazione circa i servizi Skebby a pagamento e le modalità della loro prestazione così come illustrati nell'Offerta Commerciale pubblicata su www.skebby.it. Il Promotore si impegna a non utilizzare in proprio né direttamente né indirettamente il "codice sconto" assegnato.6.2 L'iscrizione all'area "Promotori" non implica l'assunzione da parte del soggetto iscritto di alcun incarico, o di qualsivoglia obbligazione, di svolgere attività di informazione presso terzi circa i servizi Skebby a pagamento ed alla modalità della loro prestazione. Il Promotore potrà disabilitarsi in ogni momento all'interno della propria Area Riservata Dati personali/azienda> Programmi commerciali semplicemente spuntando il checkbox Promotori e cliccando bottone Modifica. In questo caso, il Promotore avrà il diritto di ricevere quanto previsto dal successivo articolo 6.3. per tutti gli acquisti effettuati entro la data della disabilitazione.
6.3 MS si impegna a riconoscere al Promotore una somma pari al 18% del corrispettivo, IVA esclusa, versato in conseguenza di ogni acquisto di credito SMS da ogni nuovo Cliente Skebby che effettui l'acquisto medesimo indicando il Codice Sconto. Tale obbligazione sarà efficace per tutti gli acquisti effettuati dal nuovo Cliente a partire dal primo effettuato utilizzando il "codice sconto" e per i successivi anche ove il "codice sconto" non venga indicato.
6.4 La somma di cui al precedente articolo 6.3. dovute da MS deve intendersi al lordo degli oneri di legge cui MS dovrà far fronte anche come sostituto di imposta e verranno accreditate al Promotore entro il termine di 30 giorni dal raggiungimento a favore del Promotore di un credito minimo di Euro 100,00, dietro rilascio di fattura e ricevuta fiscale. Il Promotore avrà il diritto di convertire il proprio credito al pagamento delle somme in denaro di cui sopra in credito per l'acquisto dei servizi SMS, per un importo pari al credito maturato moltiplicato per un parametro "Moltiplicatore" come descritto nella tabella allegata all'Offerta commerciale "Promotori" su sito Internet www.skebby.it dietro rilascio di fattura e ricevuta fiscale.
6.5 MS si riserva il diritto di ridurre in qualsiasi momento la percentuale di cui al precedente articolo 6.3 con comunicazione inviata ai Promotori all'indirizzo e-mail indicato al momento della Iscrizione. Le nuove condizioni saranno applicabili spirato il termine di 10 giorni dalla comunicazione.
6.6 Ferme previsioni cui sopra, MS non sarà tenuta in nessun caso e ad alcun titolo a versare al Promotore alcun corrispettivo ovvero rimborso spese in relazione all'attività di informazione sui Servizi Skebby e le modalità della loro prestazione eventualmente svolta dal Promotore stesso.
6.7 MS si impegna a mettere a disposizione del Promotore all'interno del proprio Account sul Sito Internet www.skebby.it nell'area "Contabilità", un pannello di controllo attraverso il quale il Promotore medesimo potrà verificare le statistiche relative alle somme che MS è tenuta a versargli in adempimento del precedente art. 6.3; il Promotore potrà altresì conoscere in tempo, il numero e il nominativo dei soggetti rilevanti ai fini della previsione del precedente art. 6.3.
6.8 Ogni 6 mesi MS sospenderà tutti gli Account dei Promotori e il Promotore dovrà semplicemente cliccare su "Promotore" all'interno della propria area riservata per riattivare il proprio account. Ove Promotore non clicchi su "Promotore" entro il termine di 60 giorni dal momento della sospensione dell'Account, il presente accordo fra MS e Promotore si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto del Promotore a ricevere le somme di cui al precedente articolo 6.3. ove i fatti che determinino il sorgere a carico di MS di tali obbligazioni si siano verificati anteriormente al momento della avvenuta risoluzione e il Promotore abbia maturato un credito minimo pari ad Euro 100,00.
6.9 Nel rapporto fra il Promotore ed MS sono applicabili, oltre al presente articolo 6, gli articoli n. 8 ,9 e 10 del presente Accordo che il Promotore specificatamente approva.
6.10 Il presente Accordo con il Promotore si intenderà risolto di diritto in caso di violazione da parte del Promotore del successivo art. 8 del, previo invio di una comunicazione di posta elettronica al Promotore o all'indirizzo comunicato dal Promotore all'atto della Iscrizione ovvero successivamente modificati. Dalla data dell'invio della comunicazione di posta elettronica sopra richiamata, MS non sarà più tenuta ad adempiere alle obbligazioni di cui al precedente art. 6.3 anche ove i fatti che determino il sorgere delle medesime si siano verificati prima di tale data e dunque durante la vigenza del Accordo, fermo restando il diritto di MS a agire nelle sedi competenti per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.
6.11 MS potrà recedere dall'Accordo con il Promotore per qualsivoglia ragione con preavviso di 30 giorni, tramite l'invio di una comunicazione di posta elettronica al Promotore. Il recesso avrà efficacia entro 30 giorni dalla data di inoltro della comunicazione al Promotore, che avrà il diritto alla prestazione di cui al precedente articolo 6.3. solo ove i fatti che determinano il sorgere dell'obbligazione ivi prevista si siano verificati entro 1 anno dalla data di efficacia del recesso medesimo, mentre nulla sarà dovuto ove tali fatti si verifichino dopo tale data.
6.12 MS si riserva il diritto chiudere il programma "Promotori" . Tale chiusura potrà avvenire in ogni momento e per qualsivoglia ragione previa pubblicazione del sito Internet www.skebby.it del relativo avviso, con efficacia da quella data. In caso di interruzione del Programma, il Promotore si vedrà riconoscere la somma prevista per gli acquisti effettuati sino al giorno della pubblicazione dell'avviso dell'interruzione del Programma.
ARTICOLO 7 - SVILUPPATORI
7.1 All'interno del sito www.skebby.it è prevista la presenza di un'area dedicata denominata "Sviluppatori". L'iscrizione a tale area è liberamente consentita a soggetti sviluppatori, integratori di sistemi, consulenti IT, che integrino il gateway SMS Skebby all'interno di una loro piattaforma di invio di SMS poi offerta in outsourcing ad imprese, professionisti o enti pubblici (i "Clienti" degli Sviluppatori), ovvero integrino tale gateway direttamente nelle applicazioni (es. CSM,CRM, ERP,..) dei loro Clienti medesimi. L'iscrizione all'area "Sviluppatori" è consentita anche ai soggetti già iscritti ai programmi "Affiliati" e "Promotori"7.2 MS attribuirà allo Sviluppatore un codice sviluppatore coperto da inserire all'interno del codice dallo stesso sviluppatore ovvero all'interno del link che il suo "Cliente" utilizzerà per collegarsi al sito www.skebby.it la prima volta per registrasi e/o acquistare credito SMS, in modo da rendere tale cliente riconoscibile quanto alla loro provenienza dallo Sviluppatore.
7.3 MS si impegna a corrispondere allo Sviluppatore una somma pari al 20% del corrispettivo, IVA esclusa, versato in conseguenza di ogni acquisto di credito SMS da ogni nuovo Cliente Skebby che effettui l'acquisto risultando riconoscibile ai sensi del precedente articolo 7.2. Tale obbligazione sarà efficace per tutti gli acquisti effettuati dal nuovo Cliente a partire dal primo sempre che il Cliente si sia reso riconoscibile quanto alla propria provenienza dallo Sviluppatore secondo quanto previsto all'art. 7.2.
7.4 La somma di cui al precedente articolo 7.3. dovute da MS deve intendersi al lordo degli oneri di legge cui MS dovrà far fronte anche come sostituto di imposta e verranno accreditate allo Sviluppatore entro il termine di 30 giorni dal raggiungimento a favore dello Sviluppatore di un credito minimo di Euro 100,00, dietro rilascio di fattura e ricevuta fiscale. Lo Sviluppatore avrà il diritto di convertire il proprio credito al pagamento delle somme in denaro di cui sopra in credito per l'acquisto dei servizi "SMS", per un importo pari al credito maturato moltiplicato per un parametro "Moltiplicatore" come descritto nella tabella allegata all'Offerta commerciale "Sviluppatori" su sito Internet www.skebby.it dietro rilascio di fattura e ricevuta fiscale.
7.5 MS si riserva il diritto di ridurre la percentuale prevista dal precedente articolo 7.3., con comunicazione agli "Sviluppatori" tramite invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell'iscrizione all'area dedicata del sito. Le nuove condizioni saranno applicabili spirato il termine di 10 giorni dalla comunicazione.
7.6 Ferme previsioni cui sopra, MS non sarà tenuta in nessun caso e ad alcun titolo a versare allo Sviluppatore alcun corrispettivo ovvero rimborso spese in relazione all'attività di promozione o integrazione del Gateway SMS Skebby.
7.7 MS si impegna a mettere a disposizione dello Sviluppatore all'interno del proprio Account sul Sito Internet www.skebby.it nell'area "Contabilità", un pannello di controllo attraverso il quale lo Sviluppatore medesimo potrà verificare le statistiche relative alle somme che MS è tenuta a versargli in adempimento del precedente art. 7.3; lo Sviluppatore potrà altresì conoscere in tempo, il numero ed i nominativi dei soggetti rilevanti ai fini della previsione del precedente art. 7.3.
7.8 Ogni 6 mesi MS sospenderà tutti gli Account Sviluppatori e lo Sviluppatore dovrà semplicemente cliccare su "Sviluppatori" all'interno della propria area riservata per riattivare il proprio account. Ove lo Sviluppatore non clicchi su "Sviluppatori" entro il termine di 60 giorni dal momento della sospensione dell'Account, il presente accordo fra MS e lo Sviluppatore si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto dello Sviluppatore a ricevere le somme di cui al precedente articolo 7.3. ove i fatti che determinino il sorgere a carico di MS di tali obbligazioni si siano verificati anteriormente al momento della avvenuta risoluzione e lo Sviluppatore abbia maturato un credito minimo pari ad Euro 100,00.
7.9 Agli Sviluppatori sono applicabili, oltre al presente articolo 7, gli articoli 8, 9 10 del presente Accordo che il Promotore specificatamente approva.
7.10 Il presente Accordo con lo Sviluppatore si intenderà risolto di diritto in caso di violazione da parte dello Sviluppatore del successivo art. 8 del, previo invio di una comunicazione di posta elettronica allo Sviluppato o all'indirizzo comunicato dallo Sviluppatore all'atto della Iscrizione ovvero successivamente modificati. Dalla data dell'invio della comunicazione di posta elettronica sopra richiamata, MS non sarà più tenuta ad adempiere alle obbligazioni di cui al precedente art. 7.3 anche ove i fatti che determino il sorgere delle medesime si siano verificati prima di tale data e dunque durante la vigenza del Accordo, fermo restando il diritto di MS a agire nelle sedi competenti per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento
7.11 MS potrà recedere dall'Accordo con lo Sviluppatore per qualsivoglia ragione con preavviso di 30 giorni, tramite l'invio di una comunicazione di posta elettronica allo Sviluppatore. Il recesso avrà efficacia dalla data di inoltro della comunicazione allo Sviluppatore, che avrà il diritto alla prestazione di cui al precedente articolo 7.3 solo ove i fatti che determinano il sorgere dell'obbligazione ivi prevista si siano verificati entro 1 anno dalla data di efficacia del recesso medesimo, mentre nulla sarà dovuto ove tali fatti si verifichino dopo tale data.
7.12 MS si riserva il diritto chiudere il programma "Sviluppatori" . Tale chiusura potrà avvenire in ogni momento e per qualsivoglia ragione previa pubblicazione del sito Internet www.skebby.it del relativo avviso, con efficacia da quella data. In caso di interruzione del Programma, lo Sviluppatore si vedrà riconoscere la somma prevista per gli acquisti effettuati sino al giorno della pubblicazione dell'avviso dell'interruzione del Programma.
ARTICOLO 8 - USO DEL MARCHIO SKEBBY
8.1 L'Affiliato o il Promotore o lo Sviluppatore riconoscobi la titolarità in capo ad MS dei marchi "Skebby", "Skebby SMS gratis" "Skebby SMS Skebby 0cent.", "SMS Classic", "SMS Basic", "SMS da Siti operatori", "SMS da Sim", "Skebby Status Update", "SMS Business", "SMS Messenger", "SMS Gateway", "SMS Skebby 0cent. Aziendali", "Skebby Forum", "Skebby Blog", "Skebby Chat" e si impegna a non contestarne in alcuna forma ed in alcuna sede, compresa quella giudiziaria, la validità e la tutelabilità impegnandosi altresì a non violare i medesimi.8.2 Fermo restando quando previsto dal precedente art. 8.1, l'Affiliato o il Promotore o lo Sviluppatore si impegnano ad utilizzare il marchi di cui sopra nell'ambito dell'attività di cui sopra ai soli fini descrittivi del servizio offerto, nei limiti di cui all'art. 21, 1° comma del Codice della Proprietà Industriale. L'Affiliato o il Promotore o lo Sviluppatore si impegnano a non utilizzare i marchi di cui sopra con modalità o in contesti screditanti; a tal proposito MS potrà impartire all'Affiliato o il Promotore o lo Sviluppatore delle direttive vincolanti circa le modalità di uso dei marchi di sua titolarità.
ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ DI MS
9.1 L'Affiliato o il Promotore o lo Sviluppatore si impegnano a tenere indenne MS da ogni responsabilità, perdita, condanna al risarcimento del danno ovvero alla corresponsione di indennizzi, spese legali comprese, avente a fondamento l'attività svolta dall'Affiliato, Promotore e Sviluppatore , eventualmente anche a favore della stessa MS ai sensi del presente Accordo, nonché i contenuti del Sito Internet ovvero delle comunicazioni contenenti mezzi pubblicitari di MS.ARTICOLO 10 - COMPETENZA
10.1 MS e l'Affiliato, Promotore e Sviluppatore indicano come foro competente per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione ed all'inadempimento del presente Accordo di Collaborazione e per ogni altra controversia fondata su questi titoli o con questa connessa, il Tribunale di Milano, salva la previsione di cui al successivo art. 10.2.10.2 Ove la controversia insorta fra MS e l'Affiliato o il Promotore o lo Sviluppatore abbia anche oggetto la validità, l'interpretazione e l'inadempimento del precedente art. 8, e comunque controversie relative all'uso dei marchi di MS da parte dell'Affiliato o il Promotore o lo Sviluppatore, MS e l'Affiliato o il Promotore o lo Sviluppatore indicano come foro competente il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale.
ARTICOLO 11 - SPECIFICA APPROVAZIONE DI CLAUSOLE
11.1 - L'Affiliato, il Promotore e lo Sviluppatore approvano specificamente le precedenti clausole n. 5, 8, 9 e 10.Mobile Solution S.r.l.
Sede legale: via Mascagni n. 14 - 20122 Milano
C.F.: 03020690131 - N.REA: MI/1877553
www.skebby.it - supporto@skebby.com